Sede Equitalia a Desio |
Il testo diramato via agenzie di stampa è in perfetto quanto incomprensibile burocratichese: "Il decreto dispone che l'agenzia delle Entrate acquisti, al valore nominale, le azioni di Equitalia s.p.a., detenute dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; le azioni di Equitalia Giustizia s.p.a., detenute da Equitalia s.p.a., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze". Cambia in pratica il guidatore, ma il treno continua ad essere - né potrebbe essere altrimenti - saldamente nelle mani dello Stato che si sa, non brilla per comprensione ed umanità.
Anzi, per la verità i contribuenti vessati il guidatore se lo dovranno subire per molti mesi ancora. "Fino al primo luglio l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto dell'ente", prosegue il testo.
Con la soppressione di Equitalia, dal 1 luglio 2017, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto fiscale firmato sabato dal presidente della Repubblica, "senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento" è trasferito alla nuova Agenzia delle entrate-Riscossione "previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità".
Nel decreto si precisa che a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, "il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale".
"Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate".